C’è posta per tech | Essenzialità dell’informazione e privacy. Dal Sindaco di Messina al Mottarone

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La riflessione muove da due orribili tragedie recentemente occorse sulle quali è intervenuta l’Autorità Garante nell’ottica di stimolare, sempre e comunque, la tutela dei dati personali e il giusto contemperamento tra questa ed altre esigenze.

La libertà di informazione (art. 21 della Costituzione) intesa come diritto del giornalista di informare (diritto di cronaca), e diritto del cittadino di essere informato, costituisce un pilastro delle società democratiche che, nel suo esercizio, deve tener conto della protezione dei dati personali.

Il faro verso cui il comandante della nave (nella specie il giornalista) deve indirizzare la propria rotta è dunque il  “principio di essenzialità dell’informazione ” quale cartina tornasole del perfetto equilibrio tra diritto di cronaca e tutela dei dati personali.

Tale principio, già richiamato nel vecchio Codice Privacy, è oggi ulteriormente disciplinato nell’ All. 1 al D.lgs n. 101/2018 rubricato “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”.

Ma vediamo quali sono le fondamenta del rapporto tra diritto all’informazione e data protection.

Ebbene, il presupposto dal quale partire è che la professione giornalistica si svolga senza autorizzazioni o censure. In questo senso, quando il giornalista (che non è chiamato a richiedere il consenso) raccoglie, per l’espletamento della sua attività, dati particolari ( quelli idonei cioè a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici, atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale) DEVE garantire il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico nel rispetto, cioè, dell´essenzialità dell’informazione, evitando tra l’altro riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

In altre parole è basilare che sussista un nesso di necessarietà fra i dati pubblicati e la notizia non potendo, di per sé, l’intesse pubblico giustificare la pubblicazione indiscriminata di tutti i dati personali relativi alla notizia stessa.

Ridurre ai minimi termini il concetto di essenzialità dell’informazione è impresa ardua ma, ad ogni modo, potremmo ritenerlo soddisfatto quando concorrono 3 condizioni:

  1. utilità sociale dell’informazione. Questa discende, a sua volta, dalla presenza del fattore Oggettivo (la tipologia di notizia, legata per lo più ad indagini e/o processi in corso, o comunque ritenuti meritevoli di diffusione e Soggettivo (il ruolo ricoperto, l’esercizio di una carica pubblica o un personaggio noto);
  2. verità oggettiva dei fatti esposti;
  3. forma “civile” della esposizione dei fatti e della loro valutazione. Relativamente a quest’ultima condizione, il giornalista deve utilizzare un linguaggio non eccedente rispetto allo scopo informativo che intende conseguire, deve essere improntato a una serena obiettività e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.

L’invito  e la sanzione del Garante

Sempre più attento a quanto accade nel mondo circostante, lo scorso 17 giugno l’Autorità  ha invitato i media ad astenersi dal compimento di attività volte alla spettacolarizzazione della tragedia  occorsa sulla funivia Stresa-Mottarone.

Con un comunicato stampa al vetriolo ha richiesto che non si procrastinasse nella diffusione di immagini e video raffiguranti gli ultimi istanti di vita della 14 vittime, in quanto, finalizzate solamente ad acuire il dolore dei loro familiari.

In questa occasione, per l’appunto, il Garante ha richiamato al rispetto delle regole deontologiche giornalistiche e ha invocato il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione per salvaguardare la dignità delle persone.

Un mese prima dell’orribile tragedia, con un’ordinanza emessa il 13 maggio 2021, sempre la nostra Autorità aveva provveduto a sanzionare il Sindaco di Messina condannandolo a pagare una somma di euro 50.000 per intervenuta lesione della privacy e dignità delle persone.

Oggetto del provvedimento riguardava la pubblicazione sulle pagine social del Sindaco (giustificata a suo parere da ragioni di interesse pubblico) di immagini e video raffiguranti, in chiaro, volti di minorenni disabili, di persone disagiate, e di presunti autori di trasgressioni con contestuale esposizione a commenti offensivi, nei loro confronti, degli utenti del social network.

La pubblicazione del video, a giudizio del Garante, travalicava i limiti posti dal principio di essenzialità dell’informazione violando il diritto di non discriminazione e ledendo la dignità delle persone riprese.

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