C’è posta per tech | Privacy. Il Garante della Privacy NON è intoppo burocratico

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Una serie di critiche rivole apertamente all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha attirato non poco l’attenzione su tale figura. Nell’articolo di oggi approfondiremo il ruolo e l’importanza che riveste l’Autorità finta di recente nell’occhio del ciclone.

“Il Garante della Privacy è diventato un altro assurdo intoppo burocratico di questo Paese” sono queste le parole del politico Carlo Calenda che hanno indotto la figura del Garante privacy a divenire nelle ultime ore un “caso” nazionale al punto da scatenare uno scontro istituzionale e politico. Nello specifico, il Tweet rivolto da Calenda all’Autorità Garante, con riferimento alle sue decisioni sulla gestione del Green Pass per le vaccinazioni, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, scatenando una serie di forti critiche da parte di altre personalità di spicco. Degna di menzione è l’affermazione rilasciata dall’economista Carlo Cottarelli, il quale, attraverso il suo profilo social, ha espresso una critica alla figura del Garante, definendola allo stato attuale un vero e proprio ostacolo al corretto funzionamento dell’apparato burocratico.

Questa serie di critiche, rivolte apertamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha attirato non poco l’attenzione su tale figura. Nell’articolo di oggi cercheremo dunque di approfondire il ruolo e l’importanza che riveste questa figura finita di recente nell’occhio del ciclone.

Ma partiamo dall’inizio…chi è il Garante per la protezione dei dati personali? Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità amministrativa indipendente il cui compito è quello di vigilare sul rispetto delle norme in materia di trattamento dati.
Tra i compiti principali del Garante vi sono:

  • Controllo sul rispetto delle normative europee e nazionali in temi di trattamento dei dati personali;
  • Segnalazione al parlamento e alle altre istituzioni dell’esigenza di innovazioni dal punto di vista normativo e amministrativo;
  • Formulazione di pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
  • Produzione di consulenze alle istituzioni riguardo alle normative vigenti in tema di privacy.

Oltre ai compiti sopra menzionati, una delle funzioni principali del Garante è senza dubbio quella di esaminare i reclami che sono stati presentati dai cittadini e dagli Enti.

Il reclamo permette ad un soggetto di lamentare la violazione di un proprio diritto in materia di protezione dei dati personali direttamente all’Autorità.

Come si presenta un reclamo? Si invia dalla propria casella di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it, oppure a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma. Nell’esporre il reclamo è sempre opportuno allegare idonea documentazione in grado di dimostrare la violazione e, se sottoscritto con firma autografa, deve contenere in allegato un documento identificativo del reclamante in corso di validità.

In ultimo, l’art. 58 del GDPR invece fornisce una elencazione dei poteri conferiti al Garante, i quali vengono suddivisi in:

  • poteri di indagine: può chiedere al titolare “ogni informazione” di cui ha bisogno.
  • poteri correttivi: stabilire delle limitazioni, provvisorie o definitive, al trattamento e che possono arrivare fino al divieto stesso di trattamento.
  • poteri autorizzativi e consultivi: fornire consulenza al titolare del trattamento nonchè definire poteri e limiti anche con riguardo alle autorizzazioni cui è subordinata l’intera attività di trattamento dei dati.

Nella prassi degli ultimi anni, il Garante Privacy ha più volte dimostrato come ad oggi la protezione dei dati abbia ormai acquisito una rilevanza nuova e connessa alle tecnologie. Riportiamo a titolo esemplificativo due episodi significativi in tal senso: Dopo una segnalazione di Privacy Network, l’Autorità ha avviato un’istruttoria su ClearviewAI, una società statunitense che elabora software di riconoscimento facciale con fotografie prese dal Web senza consenso degli interessati; L’Autorità ha espresso parere negativo sulla funzione real time del Sari, un sistema già utilizzato dalle forze dell’ordine italiane per il riconoscimento automatico dei volti, trovando correlazioni tra alcune immagini e un database già in loro possesso.

Questi esempi dimostrano chiaramente quanto il lavoro di un’Autorità competente che si occupi esclusivamente di proteggere i nostri dati in modo trasversale sia necessario. In conclusione, l’inasprimento dei toni, come nel caso di Calenda e Cottarelli non porta da nessuna parte se non ad uno scontro istituzionale pericoloso in un momento critico come quello che stiamo vivendo. Che possano esserci delle costruttive proposte di modifica è senza dubbio lecito, ma fare di tutta l’erba un fascio, criticando in maniera sterile il ruolo dell’Autorità Garante e i poteri ad essa connessi, non può che ritenersi un passo “azzardato”.

(di Davide Rapallino)

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