Referendum costituzionale, per il Tar ricorso “inammissibile”

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 Il ricorso sul quesito referendario, presentato da M5S e Sinistra italiana è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dalla sezione 2bis del Tar del Lazio

referendum-costituzionale-ottobre-2016-_-downloaded-with-ur-browser-_“Il Tar del Lazio – si legge in una nota – con sentenza n. 10445 del 20 ottobre, ha deciso il ricorso presentato dai promotori del referendum costituzionale Loredana De Petris e Rocco Crimi e dagli avvocati Giuseppe Bozzi e Vincenzo Palumbo, con il quale è stata contestata la formulazione del quesito referendario da sottoporre al voto degli elettori il 4 dicembre 2016”. Nel comunicato si sottolinea che, “considerata l’urgenza di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione“.

Le motivazioni alla base della contestazione si soffermavano sulla modalità di formulazione del quesito, giudicata ingannevole, questo il testo in questione:

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016? 

“Sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum – sottolinea il Tar – che hanno predisposto il quesito referendario sia il decreto presidenziale – nella parte in cui recepisce il quesito – sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale”.

“Eventuali questioni di costituzionalità – conclude la nota – della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale”.

In buona sostanza il quesito referendario già approvato dalla Corte di Cassazione non ha ragione di essere sottoposto al vaglio del Tar, il Tribunale Amministrativo del Lazio dunque, non è il luogo più indicato per fare ricorso, in questo consiste il significato della formula “inammissibile per difetto di giurisdizione”.

Ma i Cinquestelle non sembrano arrendersi: “Non è una bocciatura nel merito – commenta nell’immediato il deputato pentastellato Danilo Toninelli – Leggeremo le motivazioni della sentenza e agiremo di conseguenza”. Vito Crimi del M5S aggiunge: “Il problema rimane, il quesito è ingannevole e il governo è stato truffaldino e arrogante. Siamo alla truffa 5.0”.

Loredana De Petris di Sinistra italiana commenta: “La sentenza va letta, se fosse stato dichiarato il rigetto solo per difetto di giurisdizione non ci sarebbero voluti tre giorni, sarebbero bastate due ore”. Per il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta il “Tar non ha dato nessun giudizio sul quesito”, mentre per l’associazione dei consumatori Codacons “la battaglia adesso si sposta in Cassazione“.

(di Azzurra Petrungaro)

 

 

 

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