Diaz, l’evidenza non basta. Per legge su tortura serve l’Europa

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Lo scorso 7 aprile, la Corte di Strasburgo ha cocaserma-diazndannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta la tortura e gli altri atti inumani. Lo ha fatto accogliendo il ricorso di Arnaldo Cestaro, il più anziano tra coloro che la notte del 21 luglio 2001 dormivano nel complesso scolastico Diaz-Pertini di Genova, al termine delle mobilitazioni contro il G8. Fu preso a calci e manganellato mentre era a terra da più agenti – mai identificati – che gli ruppero una gamba, un braccio e dieci costole.
Nel comunicato della Corte, che riassume il contenuto della sentenza, si legge che l’azione nella scuola Diaz fu condotta «a scopo punitivo, con spirito di rappresaglia e all’intento di causare umiliazioni e sofferenze alle vittime»; ancora, che l’impossibilità di identificare gli autori delle violenze e la loro conseguente impunità si sono verificate «anche per mancanza di cooperazione della polizia» con riferimento al quadro nerissimo di prove costruite, verbali falsificati e omertà opposto alla Procura di Genova dagli apparati di polizia al tempo delle indagini. La sentenza si conclude con la constatazione che l’Italia dispone, in materia, di «leggi penali inadeguate sia a fini punitivi, sia preventivi» e l’invito all’azione per colmare il vuoto normativo.
Sull’onda della pronuncia europea giovedì è stato approvato (con 244 voti favorevoli, 14 contrari e 50 astenuti) alla Camera dei Deputati, dove giaceva da oltre un anno, il disegno di legge che introduce nel Codice Penale i nuovi reati di tortura e istigazione alla tortura; dovrà essere nuovamente esaminato in Senato prima dell’approvazione definitiva, prevista entro l’estate. Pene piuttosto severe – da 4 a 10 anni, che diventano 15 nelle ipotesi aggravate – e termini di prescrizione raddoppiati; rispetto al disegno originario, presentato dal Senatore PD Luigi Manconi, è stata ridotta la portata della norma prevedendo un reato comune – non cioè specifico per i pubblici ufficiali: l’eventuale qualifica rileva come sola aggravante – con l’elemento necessario che la vittima sia “affidata o sottoposta” all’autorità del torturatore, così rischiando di escludere tutte le situazioni in cui non sussiste uno stato formale di custodia. Nonostante questo, secondo il segretario del Sap Tonelli, si tratterebbe di un «manifesto ideologico contro le forze dell’ordine».
In aula, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva chiesto di «non curvare il passaggio parlamentare sulla vicenda genovese». Invece, già nelle ore successive all’approvazione sono esplosi gli affaires De Gennaro e Sabella: alti dirigenti della Polizia all’epoca dei fatti e coinvolti nei processi per falso sui verbali della Diaz, oggi promossi dalla politica rispettivamente a presidente di Finmeccanica e Assessore alla legalità del Comune di Roma, sono finiti al centro di polemiche di partito presto rientrate e hanno ricevuto conferme e attestati di stima bipartisan. Ma Alfonso Sabella, nel difendersi dalle accuse, ha detto qualcosa di grave: che a Genova esisteva una “regia politica” precisa, intenzionata a reprimere duramente la piazza e a “cercare il morto” (che però, nella sua versione, avrebbe dovuto essere un appartenente alle forze dell’ordine) allo scopo di stroncare un’esperienza – il movimento no global e altermondialista – che iniziava ad assumere forme e dimensioni inaspettate.
Probabilmente non sapremo mai cosa sia successo davvero, così come non sappiamo quali logiche reggano tuttora la gestione dell’ordine pubblico e del dissenso organizzato nelle nostre città. Ma non è possibile superare Genova e i suoi fantasmi con una sentenza; tantomeno con una legge che dice troppo poco, troppo tardi. La storia di quei processi, come la comprovata intoccabilità di chi in quei giorni era al vertice delle decisioni, dice anche che il nuovo reato – se non accompagnato da serie politiche di selezione e formazione del personale di polizia, dal ripensamento dei rapporti di forza, dalla ricerca della verità in ogni caso di abuso – resterà solo oggetto di proclami, o materia per gli esami di diritto penale.

(di Irene Salvi)

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