Interventi chirurgici e consenso informato, risarcimento legittimo in caso di violazione

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Approfondimento della sentenza N. 12205 del 12 giugno 2015 della Cassazione Civile

Si può richiedere un risarcimento al medico che non abbia chiesto il consenso al paziente per procedere con l’intervento chirurgico? Sì secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 12 giugno 2015, che si esprime sul dovere di informazione del medico e il diritto all’autodeterminazione del paziente. L’avvocato Spighetti commenta la sentenza sul delicato tema delicato tema del consenso informato.

Il consenso informato, definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 438 del 2008 quale espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico, costituisce un vero e proprio diritto alla persona, distinto e come tale meritevole di autonoma tutela, che trova fondamento nell’art. 2 Cost. che ne tutela e promuove i diritti fondamentali e negli artt. 13 e 32, secondo comma, che rispettivamente sanciscono “la libertà personale è inviolabile” e “ nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

A ciò si aggiunga, in particolare, la disposizione dell’art. 29 del Codice di deontologia medica che così stabilisce: il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. Il paziente, pertanto, ha diritto ad essere informato per poter esprimere il proprio libero consenso all’intervento chirurgico prospettato dal medico con la sola esclusione del trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità. Il diritto in questione non può essere provato con una mera dichiarazione unilaterale dell’ente ospedaliero all’interno della cartella clinica tra l’altro senza la sottoscrizione del paziente.

Ai fini della validità del consenso informato, infatti, non rileva il consenso presunto poiché deve essere effettivo e reale ossia pienamente consapevole sulle base delle debite informazioni fornite dal medico in modo circostanziato e puntuale.

L’adesione informata del paziente deve essere, anzitutto, personale ossia deve provenire dal paziente, (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente), specifica e esplicita, reale ed effettiva. In ultimo, è richiesto un consenso consapevole del paziente poiché, come detto, la finalità dell’informazione che il medico è tenuto a dare al paziente è quella di assicurargli il diritto all’autodeterminazione con la libertà di accettare o rifiutare il trattamento sanitario.

L’intervento chirurgico eseguito senza l’acquisizione del consenso informato è sicuramente illecito benché sia stato disposto nell’interesse del paziente e sia stato eseguito in modo corretto e con esiti positivi per la risoluzione della patologia.

La mancanza del consenso informato per omesso dovere di informazione cui l’ente ospedaliero è tenuto nell’ambito dei doveri di correttezza e buona fede nonché diligenza determina una grave violazione del diritto assoluto all’autodeterminazione del paziente impossibilitato di esprimere in modo consapevole ed espresso di accettare o rifiutare la prestazione medica e, di conseguenza, determina un obbligo risarcitorio a carico della struttura ospedaliera a fronte del danno non patrimoniale patito dal paziente che possono riguardare sia l’integrità psico-fisica che il pregiudizio morale ed esistenziale.

 Avv. Edoardo Spighetti
edoardo.spighetti@gmail.com

 

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