Testamento biologico, ok della Camera. Il testo passa al Senato

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Si avvicina, dopo anni di attesa e polemiche per il vuoto normativo sul “fine vita”, l’approvazione della legge sul testamento biologico

Testamento biologico. Il 20 aprile 2017, la Camera dei deputati ha approvato un testo che passerà ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. Tra le novità introdotte dalla proposta di legge, le modalità di espressione del consenso e le dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.).

Dopo numerosi rinvii, il 20 aprile la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, il ddl sul testamento biologico con 326 voti favorevoli, 37 contrari e 4 astenuti. Hanno votato a favore Pd, M5S, Sinistra Italiana, Mpd. Hanno espresso voto contrario Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Ap, pur con qualche distinguo da parte di alcuni parlamentari. Scelta Civica ha lasciato libertà di coscienza.

É stata l’opportunità di avere una disciplina legislativa in materia a dividere le forze politiche, prima ancora che il voto su un testo unificato, risultante da 16 proposte di legge che si sono susseguite negli anni. L’iter dell’approvazione parlamentare è stato particolarmente travagliato: dal 2009 al 2012, infatti, i testi presentati sono rimasti fermi in un ramo del Parlamento. Il via libera della Camera nei giorni scorsi, pertanto, è un passo importante, che potrebbe portare, dopo anni di attesa, ad una legge sul “fine vita” anche nel nostro Paese.

La nuova legislazione in materia metterà nero su bianco i capisaldi del biotestamento, regolamentando – non senza polemiche – una disciplina affidata alle sentenze dei giudici e alimentata dalla necessità d’azione richiesta dalla società civile, ogni volta che gli appelli accorati dei malati e dei loro familiari dovevano fare i conti con il vuoto legislativo dell’ordinamento italiano su questo tema. I casi più eclatanti portati all’attenzione dai media hanno posto l’esigenza di avere, anche nel nostro Paese, una normativa, scuotendo le coscienze dell’opinione pubblica, divisa di fronte alle immagini di malati sofferenti, senza possibilità alcuna di guarigione. Così è successo per Piergiorgio Welby nel 2006, Giovanni Nuvoli nel 2007, Eluana Englaro nel 2009, fino ai casi più recenti, risalenti a febbraio e aprile 2017, di Dj Fabo e Davide Trentini, che hanno scelto di porre fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito in Svizzera.

Nel corso degli anni, i viaggi oltre confine e la sospensione delle terapie, con l’aiuto, finora considerato illegale, di medici o esponenti dell’Associazione Luca Coscioni hanno riportato la questione etica del fine vita al centro dell’agenda politica, imprimendo un’accelerazione al dibattito parlamentare, fermo alla proposta di legge del 2013. Si è arrivati all’approvazione dell’Atto Camera n. 1142 (ed abbinate), presentato dal primo firmatario Matteo Mantero (M5S) ed altri: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, confluito nel ddl n. 2801, trasmesso al Senato della Repubblica il 21 aprile 2017, in attesa di essere assegnato alla Commissione competente e discusso successivamente dall’Aula di Palazzo Madama.

Il disegno di legge era approdato alla Camera il 13 marzo per la discussione generale e dopo il voto degli emendamenti, l’Aula di Montecitorio ha licenziato un testo che consta di 8 articoli, con novità interessanti e punti che restano controversi, sui quali tocca al Senato pronunciarsi. L’articolo 1 detta le linee generali del consenso informato, stabilendo che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Si tratta di un aspetto fondamentale, al pari del comma 4, uno dei nodi più dibattuti, che ammette il rifiuto della nutrizione e dell’idratazione artificiale, considerate trattamenti sanitari. Inoltre, viene stabilita la modalità di espressione del consenso informato, generalmente “in forma scritta”, inserito nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico con la possibilità di essere “revocato in qualsiasi momento”. Viene fissato un limite nella relazione tra medico e paziente, ossia “il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”.

L’articolo 2 affronta gli aspetti inerenti a terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita. Il medico, secondo quanto prevede il ddl, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, astenendosi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati e in specifici casi, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua” in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. L’articolo 3 disciplina il consenso informato al trattamento sanitario da parte dei minori e degli incapaci, espresso o rifiutato dai genitori o dai tutori. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, la decisione spetta al giudice tutelare.

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La proposta di legge ruota attorno all’articolo 4, che disciplina le D.A.T., Disposizioni anticipate di trattamento. Secondo il comma 1, “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.

Si disciplina la figura del “fiduciario” e al comma 6 viene specificata la forma in cui devono espresse le D.A.T., “redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza” […] oppure “presso strutture sanitarie, o ancora, come per il consenso informato, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Possono essere “rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento” e stando all’articolo 6, sono valide anche quelle espresse prima dell’entrata in vigore della legge.

Le Regioni possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle D.A.T., compresa l’indicazione del fiduciario e il loro inserimento nella banca dati, come risulta dal comma 7, sebbene, finora, non sia stata disposta l’istituzione di un registro nazionale delle D.A.T per mancanza di copertura economica. L’articolo 7, infatti, prevede di rispettare la clausola di invarianza finanziaria e il Senato avrà l’ultima parola su questo punto. L’articolo 5 disciplina la pianificazione condivisa delle cure “tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacitàe che “può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico”. L’articolo 8, infine, sancisce che il Ministro della salute presenti al Parlamento una relazione annuale sull’applicazione della legge stessa.

L’approvazione in prima lettura del testo sul testamento biologico a Montecitorio ha registrato consensi trasversali agli schieramenti politici, ma anche reazioni fortemente critiche da parte di parlamentari che hanno garantito l’impegno per cambiare il testo al vaglio del Senato. Per la  Presidente della Camera, Laura Boldrini, il voto dell’Aula ha rappresentato un “importante e positivo atto di responsabilità”, per i parlamentari del Movimento 5 Stelle è stato approvato “un atto di civiltà” e prevale la soddisfazione nonostante la bocciatura di un emendamento sull’eutanasia, presentato dai deputati Matteo Mantero e Silvia Giordano. Evidente soddisfazione da parte dell’Associazione Luca Coscioni, da sempre in prima fila sui temi etici e a favore dell’eutanasia legale, assistendo molti malati che hanno deciso di interrompere le cure, che tuttavia invita a non abbassare la guardia dinnanzi a possibili “trappole” insite nella legge, annunciando una mobilitazione nazionale, dal 1° al14 maggio, per l’immediata discussione al Senato.

Tra le posizioni più critiche spicca la nota congiunta firmata da 11 deputati cattolici, che hanno commentato così l’approvazione del disegno di legge alla Camera: “Noi ci siamo opposti con tutte le nostre forze perché con esso vuole fare entrare nel nostro ordinamento giuridico l’eutanasia e vi entra nel modo più barbaro: la morte per fame e per sete. La battaglia però non è finita. Essa continua al Senato dove i rapporti di forza sono diversi e noi contiamo che i colleghi del Senato la proseguano fino alla vittoria”.

Il primo passo verso una disciplina organica sul “fine vita” e sul testamento biologico è stato fatto. Tuttavia, a frenare l’approvazione definitiva di una norma tanto attesa, che tocca gli aspetti più profondi dell’esistenza umana, la vita e la morte, potrebbe essere la mole di emendamenti che verranno presentati al Senato e il conseguente rinvio alla Camera. Resta da vedere se a prevalere saranno i rimpalli parlamentari o la necessità, percepita da gran parte dell’opinione pubblica come improcrastinabile, di colmare un vuoto normativo che negli anni ha seminato incertezza, commozione e talvolta indignazione di fronte alle storie di malati che rivendicano il diritto a porre fine ad un’esistenza considerata non più dignitosa.

(di Elena Angiargiu)

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